PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I cicli produttivi del polo industriale di Porto Marghera, riguardanti la filiera della chimica del cloro, devono essere progressivamente dismessi entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti firmatari dell'Accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera, sottoscritto a Roma il 21 ottobre 1998, approvato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1999, individuano i cicli produttivi interessati e definiscono i tempi e le modalità della loro dismissione, nonché i necessari interventi di bonifica e di ripristino ambientale, anche sulla base del medesimo Accordo.
      3. L'area oggetto degli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le operazioni di bonifica previste, deve comunque mantenere le sue caratteristiche infrastrutturali utili a favorire e a incentivare l'insediamento di nuove attività produttive ad elevata sostenibilità ambientale, nel quadro delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti.

Art. 2.

      1. Per la realizzazione delle attività di risanamento ambientale di Porto Marghera è utilizzato, previa intesa con le parti sociali, il personale impiegato nei cicli di produzione in dismissione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,

 

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con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451.
      2. I lavoratori di cui al comma 1 devono essere oggetto di attività di formazione ai fini della loro riqualificazione professionale e di facilitarne il reinserimento nel mercato del lavoro. Il lavoratore è comunque tenuto a frequentare il corso di formazione proposto.
      3. Gli insediamenti produttivi di nuova costituzione, di cui al comma 3 dell'articolo 1, devono utilizzare prioritariamente il personale di cui al presente articolo, usufruendo delle agevolazioni previste dall'articolo 3.

Art. 3.

      1. È istituito un contributo alla retribuzione della durata massima di tre anni, versato dallo Stato ai soggetti produttivi indicati all'articolo 2, pari a 6.714 euro annui per ogni lavoratore di cui al medesimo articolo 2, assunto a tempo pieno e a tempo indeterminato. In caso di assunzione a tempo parziale il contributo è concesso in proporzione al tempo di lavoro. Esso è costituito per due terzi da retribuzione diretta versata all'azienda e per un terzo da oneri contributivi versati agli enti di competenza.
      2. Il contributo alla retribuzione previsto dal comma 1 è elevato a 8.057 euro per ogni lavoratore impiegato in settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, nonché per le attività di risanamento di cui al comma 1 dell'articolo 2. Il contributo è ridotto a 5.000 euro se il lavoratore viene reimpiegato in altre attività economiche, commerciali e produttive non rientranti tra quelle previste dall'articolo 1.

Art. 4.

      1. I benefìci previdenziali previsti dal comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifi- cazioni,

 

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sono estesi, a decorrere dall'anno 2006, ai lavoratori esposti, indipendentemente dagli anni di esposizione, al ciclo del cloruro di vinile monomero.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, individua con proprio decreto le attività lavorative e le categorie di lavoratori a favore delle quali trovano applicazione i benefìci di cui al comma 1.
      3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale di cui al comma 1 devono essere presentate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

Art. 5.

      1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall'anno 2006, un apposito Fondo denominato «Fondo per la riconversione occupazionale», finalizzato a finanziare, nelle forme previste dalla presente legge, il reinserimento occupazionale dei lavoratori interessati dagli interventi di dismissione del polo chimico di Porto Marghera.
      2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
      3. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, nonché dall'attuazione dell'articolo 4, il cui onere è stimato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.